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Modalità cancellazione protesto

 

Come cancellare un protesto pendente: modalità

Pagamento del titolo entro 12 mesi dalla levata 

Al momento della levata del protesto, il debitore ha 12 mesi di tempo per chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti .

Tramite un apposito modello, può chiederne formalmente l'eliminazione, al Presidente della Camera di Commercio, il quale sarà tenuto a ottemperare alla richiesta del debitore entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza.

La domanda deve essere redatta su carta bollata e corredata dei seguenti documenti:

  1. atto di protesto e relativo "titolo quietanzato" *
  2. fotocopia di un documento che ne attesti l'identità del protestato **

Inoltre occorre versare per ogni protesto, presso la Camera di Commercio a cui si fa richiesta di cancellazione, una somma pari a €. 8,00, per diritti di segreteria.

Pagamento del titolo trascorsi i 12 mesi dalla levata 

Nell'eventualità in cui il debitore saldi la sua posizione di insolvenza con il creditore dopo i 12 mesi dalla levata del protesto, l'atto di cancellazione può avvenire chiedendone la riabilitazione al Presidente del Tribunale, mediante domanda corredata dai documenti giustificativi. (art.17 Legge del 7 marzo 1996 n°108 come modificato dall'art.3 della Legge del 18 agosto 2000 n°235).

Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato ha diritto a chiederne la cancellazione alla Camera di Commercio avviando la prassi sopra esposta (Pagamento del titolo entro 12 mesi dalla levata), aggiungendo alla documentazione il provvedimanto alla riabilitazione rilasciato dal Tribunale.

Dichiarazione di rettifica

La dichirazione di rettifica, può essere esercitata dal debitore quando sono trascorsi oltre 12 mesi dalla levata del protesto all'atto del pagamento effettivo del titolo. Con la dichiarazione di rettifica, corredata da un documento che ne attesti l'identità** e firma leggibile, il protestato può chiedere, alla Camera di Commercio, l'annotazione nel Registro dei Protestati soprattutto nei casi in cui l'insolvenza è ststa causata da una controversia in corso tra il debitore e il creditore.

Per la pubblicazione della dichiarazione di rettifica è necessario versare una somma pari a €. 5,00 per ciascuna dichiarazione a titolo rimborso spese (Circolare Minindustria n°838/c del 03 maggio 1995 come modificata dall'art.2 della Legge n°235 del 18 agosto 2000)

 

 

*  per "titolo quietanzato" si intende il titolo che rechi la data dell'avenuto pagamento, il timbro dell'istituto di credito con annessa la firma di un funzionario della banca o, il titolo corredato da una dichiarazione da parte del creditore che ne attesti l'avvenuto pagamento, recante firma leggibile e una fotocopia di un documento di identità. In quest'ultimo caso, il creditore può coincidere con una persona fisica o un rappresentante legale se il creditore è un soggetto giuridico.

** Carta di identità, patente, passaporto, ecc. 

 

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